Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1923 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]Il prodotto delle rette e delle quote di vitto e alloggio, e tutte le somme spettanti all'Amministrazione del Convitto in rimborso di spese dalla medesima anticipate, dovranno essere versate in tesoreria e imputate ad uno speciale capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata. 2
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 6 luglio 1912.
[3]VITTORIO EMANUELE.
[4]Tedesco - Credaro.
[5]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 26 giugno 1923, n. 1413
2Il Regio Decreto 26 giugno 1923, n. 1413 ha disposto (con l'art. 50, comma 1) che "Con il 1° luglio 1923 cessano d'aver effetto le disposizioni di cui agli articoli 2 e 6 della legge 6 luglio 1912, n. 784".
Testo in vigore dal 31 luglio 1923 al 10 febbraio 2011
