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[1]Il prodotto delle rette e delle quote di vitto e alloggio, e tutte le somme spettanti all'Amministrazione del Convitto in rimborso di spese dalla medesima anticipate, dovranno essere versate in tesoreria e imputate ad uno speciale capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 6 luglio 1912.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco - Credaro.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 31 luglio 1912 al 31 luglio 1923
