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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' autorizzata l'istituzione di un conto corrente fra il tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici, sino al limite massimo di lire trentamilioni, al fine di fornire al Ministero medesimo i mezzi necessari per espropriazioni, occupazioni di terreni, acquisti di legname ed altri materiali, costruzione di baracche per opere e bisogni urgenti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.12
[7]In detto conto corrente saranno versate tutte le somme che potranno essere ricuperate da enti morali e da privati per somministrazione di materiali cessioni di aree, pagamenti di canoni ed esecuzione di opere nel loro interesse.
[8]La parte di spesa che non puo' essere ricuperata verra' iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e versata al conto corrente come sopra istituito.
[9]Per le spese, di cui nella presente legge, sara' annualmente compilato un rendiconto speciale da sottoporsi al riscontro della Corte dei conti, e da comunicarsi al Parlamento in allegato al conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici.
[10]Ai lavori sopra indicati sono applicabili le norme stabilite dall'art. 1° secondo e terzo capoverso della legge 12 gennaio 1909, n. 12.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 15 aprile 1909.
[13]VITTORIO EMANUELE.
[14]Bertolini - Carcano.
[15]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 luglio 1909, n. 421
1La L. 4 luglio 1909, n. 421 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "E' autorizzato il Governo del Re ad aumentare di L. 20,000,000 il limite massimo del conto corrente fra il Tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici istituito con la legge 15 aprile 1909, n. 188, per provvedere ad opere e bisogni urgenti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908".
L. 30 giugno 1910, n. 391
2La L. 30 giugno 1910, n. 391 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' autorizzato il Governo del Re ad aumentare di L. 38,000,000 il limite massimo del conto corrente fra il tesoro dello Stato ed il Ministero dei lavori pubblici, istituito con le leggi 15 aprile 1909, n. 188 e 4 luglio 1909, n. 421, per provvedere ad opere e bisogni urgenti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908".
Testo in vigore dal 23 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
