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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' autorizzata l'istituzione di un conto corrente fra il tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici, sino al limite massimo di lire trentamilioni, al fine di fornire al Ministero medesimo i mezzi necessari per espropriazioni, occupazioni di terreni, acquisti di legname ed altri materiali, costruzione di baracche per opere e bisogni urgenti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.
[7]In detto conto corrente saranno versate tutte le somme che potranno essere ricuperate da enti morali e da privati per somministrazione di materiali cessioni di aree, pagamenti di canoni ed esecuzione di opere nel loro interesse.
[8]La parte di spesa che non puo' essere ricuperata verra' iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e versata al conto corrente come sopra istituito.
[9]Per le spese, di cui nella presente legge, sara' annualmente compilato un rendiconto speciale da sottoporsi al riscontro della Corte dei conti, e da comunicarsi al Parlamento in allegato al conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici.
[10]Ai lavori sopra indicati sono applicabili le norme stabilite dall'art. 1° secondo e terzo capoverso della legge 12 gennaio 1909, n. 12.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 15 aprile 1909.
[13]VITTORIO EMANUELE.
[14]Bertolini - Carcano.
[15]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 23 aprile 1909 al 21 luglio 1909
