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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]E' autorizzata l'istituzione di un conto corrente fra il tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici, sino al limite massimo di lire trentamilioni, al fine di fornire al Ministero medesimo i mezzi necessari per espropriazioni, occupazioni di terreni, acquisti di legname ed altri materiali, costruzione di baracche per opere e bisogni urgenti nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

[7]In detto conto corrente saranno versate tutte le somme che potranno essere ricuperate da enti morali e da privati per somministrazione di materiali cessioni di aree, pagamenti di canoni ed esecuzione di opere nel loro interesse.

[8]La parte di spesa che non puo' essere ricuperata verra' iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e versata al conto corrente come sopra istituito.

[9]Per le spese, di cui nella presente legge, sara' annualmente compilato un rendiconto speciale da sottoporsi al riscontro della Corte dei conti, e da comunicarsi al Parlamento in allegato al conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici.

[10]Ai lavori sopra indicati sono applicabili le norme stabilite dall'art. 1° secondo e terzo capoverso della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 15 aprile 1909.

[13]VITTORIO EMANUELE.

[14]Bertolini - Carcano.

[15]Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Testo in vigore dal 23 aprile 1909 al 21 luglio 1909

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1909-04-15;188~art1 · fonte del testo

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