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[1]Il privilegio stabilito al n. 5 dell'art. 1958 del Codice civile e' esteso alle somme dovute per i concimi e per le materie anticrittogamiche. curative o insetticide. Tale privilegio nell'ordine di prelazione, determinato dall'art. 1960 del Codice civile, occupera' il posto immediatamente successivo a quello dei crediti per le sementi.

[2]Il privilegio stesso, anche con la estensione di cui sopra, compete di diritto, in forza della presente legge, agli istituti sovventori cosi' per i prestiti in denaro, come per quelli in natura.

[3]Nella cambiale deve specificatamente dichiararsi lo scopo per il quale il prestito e' fatto, e questa dichiarazione e' esente da tassa, a norma delle vigenti leggi sul bollo e sul registro.

Testo in vigore dal 11 aprile 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-03-29;100~art23 · fonte del testo

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