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[1]La somma occorrente per il pagamento degli stipendi dei funzionari indicati dalla presente legge, sara' per decreto Reale iscritta in aumento al bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 aprile 1881.
[4]UMBERTO.
[5]T. Villa.
[6]Visto, il Guardasigilli: T. Villa.
Testo in vigore dal 9 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
