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[1]((I tiratori che provino di avere per due anni frequentato il Tiro a segno nazionale, secondo le norme da stabilirsi per regolamento, godono i vantaggi seguenti nell'applicazione della legge di leva, cioe':
- a)Totale esenzione della istruzione cui potessero essere chiamati se appartenenti alla 3ª categoria;
- b)Totale o parziale esenzione dalla istruzione se appartenenti alla 2ª categoria.
[2]Gli individui dell'esercito permanente in congedo illimitato sono esentati dai richiami per istruzione quando provino di avere frequentato il Tiro a segno nelle su espresse condizioni)).
Testo in vigore dal 23 agosto 1883 al 16 dicembre 2009
