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[1]I tiratori che provino d'avere per due anni frequentato il tiro a segno nazionale, secondo le norme da stabilirsi per regolamento, godono i vantaggi seguenti nell'applicazione della legge di leva, cioe':
- a)Totale esenzione dalla istruzione cui potessero essere chiamati se appartenenti alla 3ª categoria;
- b)Totale o parziale esenzione dalla istruzione se appartenenti alla 2ª categoria.
[2]Gli individui dell'esercito permanente in congedo illimitato sono esentati dai richiami per istruzioni quando provino di aver frequentato il tiro a segno nelle suespresse condizioni.
Testo in vigore dal 27 luglio 1882 al 23 agosto 1883
