Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1882 al 23 agosto 1883. Leggi il testo vigente →

[1]I tiratori che provino d'avere per due anni frequentato il tiro a segno nazionale, secondo le norme da stabilirsi per regolamento, godono i vantaggi seguenti nell'applicazione della legge di leva, cioe':

  • a)Totale esenzione dalla istruzione cui potessero essere chiamati se appartenenti alla 3ª categoria;
  • b)Totale o parziale esenzione dalla istruzione se appartenenti alla 2ª categoria.

[2]Gli individui dell'esercito permanente in congedo illimitato sono esentati dai richiami per istruzioni quando provino di aver frequentato il tiro a segno nelle suespresse condizioni.

Testo in vigore dal 27 luglio 1882 al 23 agosto 1883

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-07-02;883~art8 · fonte del testo

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