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[1](( Sono esenti dal pagamento della tassa coloro che presentano legale certificato di indigenza, rilasciato dal municipio del comune in cui hanno domicilio.
[2]Tale certificato esenta pure dal pagare le munizioni gli iscritti del secondo riparto (milizia))).
Testo in vigore dal 23 agosto 1883 al 16 dicembre 2009
