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[1]Sono esenti dal pagamento della tassa coloro che presentano legale certificato d'indigenza, rilasciato dal Municipio del comune in cui hanno domicilio.
[2]Tale certificato esenta pure dal pagare le munizioni gli inscritti del secondo riparto (Milizia).
Testo in vigore dal 27 luglio 1882 al 23 agosto 1883
