Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1882 al 23 agosto 1883. Leggi il testo vigente →

[1]Sono esenti dal pagamento della tassa coloro che presentano legale certificato d'indigenza, rilasciato dal Municipio del comune in cui hanno domicilio.

[2]Tale certificato esenta pure dal pagare le munizioni gli inscritti del secondo riparto (Milizia).

Testo in vigore dal 27 luglio 1882 al 23 agosto 1883

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-07-02;883~art7 · fonte del testo

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