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((In ogni capoluogo di provincia sara' costituita una Direzione del Tiro a segno provinciale, composta del prefetto della provincia, presidente, del sindaco del capoluogo, del comandante del distretto militare, o, mancando questo, del comandante il presidio, di un ufficiale della milizia mobile, ovvero della milizia territoriale, di due membri nominati dal Consiglio provinciale, e di un membro nominato dal Consiglio municipale)).
Testo in vigore dal 23 agosto 1883 al 16 dicembre 2009
