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In ogni capoluogo di provincia sara' costituita una Direzione del tiro a segno provinciale, composta del prefetto della provincia, presidente, del sindaco del capoluogo, del comandante del distretto militare, o mancando questo, del comandante il presidio, di un ufficiale della milizia mobile ovvero della milizia territoriale, di due membri nominati dal Consiglio provinciale e di un membro nominato dal Consiglio municipale.
Testo in vigore dal 27 luglio 1882 al 23 agosto 1883
