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[1]((Volendo taluni socii delle Societa' di tiro a segno stabilire gare o premiazioni speciali, lo potranno fare coll'autorizzazione della presidenza locale; se desiderano recarsi collettivamente a gare di altre localita', dovranno averne l'autorizzazione della Direzione provinciale.
[2]Le spese occorrenti dovranno essere il frutto di introiti speciali, non dovendo le casse del Tiro a segno nazionale sopperire ad altro che alle spese pei tiri stabiliti secondo le norme contenute nella presente legge)).
Testo in vigore dal 23 agosto 1883 al 16 dicembre 2009
