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[1]Volendo taluni soci delle Societa' di tiro a segno stabilire gare o premiazioni speciali, lo potranno fare coll'autorizzazione della presidenza locale; se desiderano recarsi collettivamente a gare d'altre localita', dovranno averne l'autorizzazione della Direzione provinciale.
[2]Le spese occorrenti dovranno essere il frutto d'introiti speciali, non dovendo le Casse del tiro a segno nazionale sopperire ad altro che alle spese pei tiri stabiliti secondo le norme contenute nella presente legge.
Testo in vigore dal 27 luglio 1882 al 23 agosto 1883
