Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1882 al 23 agosto 1883. Leggi il testo vigente →

[1]Volendo taluni soci delle Societa' di tiro a segno stabilire gare o premiazioni speciali, lo potranno fare coll'autorizzazione della presidenza locale; se desiderano recarsi collettivamente a gare d'altre localita', dovranno averne l'autorizzazione della Direzione provinciale.

[2]Le spese occorrenti dovranno essere il frutto d'introiti speciali, non dovendo le Casse del tiro a segno nazionale sopperire ad altro che alle spese pei tiri stabiliti secondo le norme contenute nella presente legge.

Testo in vigore dal 27 luglio 1882 al 23 agosto 1883

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-07-02;883~art19 · fonte del testo

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