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[1]((Le Societa' di tiro gia' regolarmente esistenti che vogliono fondersi colle Societa' di tiro a segno nazionale da istituirsi, lo possono, uniformandosi alle prescrizioni della presente legge.
[2]Se per contro le Societa' di tiro gia' esistenti e regolarmente costituite desiderano di conservare la loro autonomia, esse lo possono, ma non partecipano ai vantaggi ed alle sovvenzioni stabilite per il Tiro nazionale)).
Testo in vigore dal 23 agosto 1883 al 16 dicembre 2009
