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[1]Le Societa' di tiro, gia' regolarmente esistenti, che vogliono fondersi colle Societa' di tiro a segno nazionale da istituirsi, lo possono, uniformandosi alle prescrizioni della presente legge.
[2]Se per contro le Societa' di tiro gia' esistenti e regolarmente costituite desiderano di conservare la loro autonomia, esse lo possono, ma non partecipano ai vantaggi ed alle sovvenzioni stabilite per il tiro nazionale.
Testo in vigore dal 27 luglio 1882 al 23 agosto 1883
