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[1]((I comuni non contemplati negli articoli precedenti, cioe' i comuni non capiluogo di mandamento che volessero per conto proprio istituire Societa' di tiro a segno, godranno di tutte le facilitazioni accordate per il Tiro a segno nazionale, e riceveranno anche le relative sovvenzioni, quando le Societa' a formarsi dichiarino di accettare in tutto e per tutto la presente legge ed il relativo regolamento come base del loro statuto.
[2]Ad ogni modo la costituzione di tali Societa' dovra' sempre essere approvata con decreto Reale)).
Testo in vigore dal 23 agosto 1883 al 16 dicembre 2009
