Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1882 al 23 agosto 1883. Leggi il testo vigente →

[1]I comuni non contemplati negli articoli precedenti, cioe' i comuni non capiluogo di mandamento che volessero, per conto proprio, istituire Societa' di tiro a segno, godranno di tutte le facilitazioni accordate per il tiro a segno nazionale, e riceveranno anche le relative sovvenzioni, quando le Societa' a formarsi dichiarino di accettare in tutto e per tutto la presente legge ed il relativo regolamento come base del loro statuto.

[2]Ad ogni modo la costituzione di tali Societa' dovra' essere sempre approvata con decreto Reale.

Testo in vigore dal 27 luglio 1882 al 23 agosto 1883

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-07-02;883~art17 · fonte del testo

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