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[1]I comuni non contemplati negli articoli precedenti, cioe' i comuni non capiluogo di mandamento che volessero, per conto proprio, istituire Societa' di tiro a segno, godranno di tutte le facilitazioni accordate per il tiro a segno nazionale, e riceveranno anche le relative sovvenzioni, quando le Societa' a formarsi dichiarino di accettare in tutto e per tutto la presente legge ed il relativo regolamento come base del loro statuto.
[2]Ad ogni modo la costituzione di tali Societa' dovra' essere sempre approvata con decreto Reale.
Testo in vigore dal 27 luglio 1882 al 23 agosto 1883
