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((Alle spese di esercizio dei tiri sara' provveduto:
- a)Colla tassa di cui all'articolo 6;
- b)Col prezzo delle munizioni pagate dai tiratori al costo;
- c)Colle offerte dei cittadini;
- d)Coi sussidii governativi, provinciali e comunali)).
Testo in vigore dal 23 agosto 1883 al 16 dicembre 2009
