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Alle spese di esercizio dei tiri sara' provveduto:
- a)Colle tasse di cui all'articolo 9;
- b)Col prezzo delle munizioni pagate dai tiratori al costo;
- c)Colle offerte dei cittadini;
- d)Coi sussidi governativi, provinciali e comunali.
Testo in vigore dal 27 luglio 1882 al 23 agosto 1883
