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Ai sottufficiali delle compagnie di disciplina, degli stabilimenti militari di pena, e dei depositi cavalli stalloni provvisti di rafferme con premio e' fatta facolta' di optare per il trattamento stabilito dalla legge sullo stato dei sottufficiali 8 luglio 1883, n. 1470; in tal caso dovranno rinunziare definitivamente ai diritti derivanti dalle rafferme con premio compiute od in corso e sara' loro corrisposto il soprassoldo di rafferma stabilito dalla precitata legge in relazione all'anno di servizio in cui si troveranno all'atto dell'opzione.
Testo in vigore dal 3 luglio 1891 al 16 dicembre 2009
