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[1]I militari raffermati con premio, all'atto della promulgazione della presente legge, manterranno tutti i diritti inerenti alle rafferme con premio quali furono loro concesse.

[2]Quelli che abbiano gia' ottenuto due rafferme con premio potranno essere ammessi a senso dell'articolo 141 ad una terza rafferma, seguitando nel godimento del premio o dei premi delle rafferme gia' compiute ed acquistando diritto, al compimento di essa, ad una indennita' di lire 2000.

[3]Quelli che abbiano ottenuto la prima rafferma con premio potranno essere ammessi alla seconda, ed occorrendo alla terza, col premio di lire 300 e con l'indennita', per ciascuna altra rafferma compiuta di lire duemila.

Testo in vigore dal 3 luglio 1891 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1891-06-28;315~art3 · fonte del testo

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