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[1]L'art. 144 del testo unico suddetto e' abolito.
[2]All'articolo 141 e' sostituito il seguente:
[3]Art. 141. Sempre che riuniscano i requisiti, di cui nell'articolo precedente, possono essere annessi:
[4]«1° a tre successivi rafferme con premio i carabinieri reali siano o no graduati, i sott'ufficiali musicanti, i sott'ufficiali trombettieri ed i capi armaiuoli;
[5]«2° a due rafferme con premio i caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, non che quelli dei depositi cavalli stalloni, i caporali ed appuntati musicanti ed i caporali maniscalchi.»
Testo in vigore dal 3 luglio 1891 al 16 dicembre 2009
