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[1]Agli articoli 142, 143, 145 e 146 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito, approvato con Regio decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª), sono sostituiti i seguenti:
[2]«Art. 142. Durante la prima rafferma il militare riceve un annuo premio di lire 200.
[3]«Durante la seconda e la terza rafferma, e finche' il militare raffermato rimane alle armi sempre appartenendo alla truppa, il premio annuo e' di lire 300.
[4]«Finche' il militare raffermato rimane vincolato al servizio sotto le armi, il premio annuo e le indennita' di cui all'articolo seguente non possono cedersi, ne' sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare o per causa di alimenti dovuti per legge.
[5]«Art. 143. Il militare raffermato con premio che cessi dal servizio sotto le armi, venga promosso ufficiale o passato nel corpo invalidi e veterani dopo di aver compiuto prima rafferma con premio, ricevera' una indennita' fissa di lire mille.
[6]«Per ogni altra rafferma successivamente compiuta spetta al raffermato una indennita' fissa di lire duemila.
[7]«Art. 145. Il militare raffermato con premio che sia promosso ufficiale o faccia passaggio al corpo invalidi e veterani, o che divenga inabile al servizio militare avanti di aver compiuto la prima rafferma, riceve, per una sola volta, una indennita' di lire 300 se ha compiuto il 1° anno di rafferma e di 600 se ha compiuto anche il secondo.
[8]«Se pero' il raffermato diviene inabile al servizio per cause dipendenti dal servizio stesso, gli sara' corrisposta la stessa indennita' di lire 300 o 600 a seconda dei casi, anche per le seconde e terze rafferme in corso, oltre le indennita' di cui avesse acquistato diritto a senso dell'articolo 143.
[9]«La stessa indennita' di lire 300 o 600 sara' corrisposta agli eredi del raffermato con premio morto prima di aver compiuto una rafferma.
[10]»Le indennita' di cui all'articolo 143 divengono ereditarie dal giorno in cui il militare acquista diritto alle medesime.
[11]«Art. 146. Perdono i benefici inerenti alla rafferma in corso i militari che siano retrocessi di grado, o passati alle compagnie di disciplina, che si rendono disertori, che contraggono matrimonio senza autorizzazione, o che incorrono in condanna proferita dai tribunali ordinari, alle pene dell'ergastolo, della reclusione o della detenzione per qualunque tempo, od in qualunque condanna proferita dai tribunali ordinari o militari per reati previsti dal Codice penale per l'esercito.
[12]«La retrocessione dal grado ed il passaggio alle compagnie di disciplina devono essere precedute da parere di una Commissione di disciplina.
[13]«Perdono ugualmente questi benefizi, in seguito a deliberazione di una Commissione di disciplina, i militari che abbiano cattiva condotta, o commettano grave mancanza, od abbiano perduto la speciale qualita' per la quale ottennero la rafferma.
[14]«In ciascuno dei casi preaccennati il militare rimane sciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con la rafferma, rimanendogli pero' illesi i diritti, ove ne abbia, alle indennita' inerenti alle rafferme con premio antecedenti, a meno che sia stato condannato alle pene dell'ergastolo, o dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
[15]«Questi diritti poi gli vengono sospesi qualora egli si renda disertore o sia condannato ad una delle pene temporanee indicate nella prima parte di questo articolo e non ne rientra in possesso che dopo scontata la pena che gli fu inflitta.
[16]«Pei carabinieri reali la perdita del grado non trae seco, come necessaria conseguenza, la perdita della rafferma con premio, a meno che venga pronunciata dalla Commissione di disciplina.»
Testo in vigore dal 3 luglio 1891 al 10 agosto 1901
