Art. 5 (Convenzione)
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[1]Un Consiglio superiore, composto dei membri del Comitato esecutivo della Cassa di risparmio di Milano e di un rappresentante per ciascuno degli altri Istituti sottoscritti determina le regole e l'indirizzo generale dell'amministrazione e i rapporti che intercedono fra l'Amministrazione centrale e gli altri Istituti fondatori; fissa i periodi di convocazione; stabilisce le norme, i limiti e il riparto delle spese di amministrazione, secondo l'articolo precedente; approva i conti della gestione; delibera sulle eventuali riforme delle tariffe; e finalmente prende tutti quei provvedimenti che saranno determinati da uno speciale regolamento interno, da sottoporsi alla sua approvazione dal Comitato esecutivo della Cassa di risparmio di Milano.
[2]Il presidente della Cassa di risparmio di Milano, e in sua vece il vicepresidente, convoca e presiede il Consiglio superiore. Nelle deliberazioni del Consiglio superiore, a parita' di voti, la proposta s'intende respinta.
Testo in vigore dal 17 luglio 1883 al 30 dicembre 1888
