Art. 15 (Convenzione)
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[1]L'esercizio della Cassa di assicurazione principiera', al piu' tardi, entro un anno dalla promulgazione della legge che approvera' la presente convenzione.
[2]Roma, 18 febbraio 1883.
[3]Berti.
[4]A. Annoni, per la Cassa di risparmio di Milano. P. Massa, per la Cassa di risparmio di Torino. N. Piccolomini, per il Monte de'Paschi in Siena. A. Podesta', per il Monte di Pieta' di Genova. S. Giustiniani-Bandini, per la Cassa di risparmio di Roma. L. Ivancich, per la Cassa di risparmio di Venezia. E. Roberti, per la Cassa di risparmio di Cagliari. D. Consiglio, per il Banco di Napoli. E. Notarbartolo, per il Banco di Sicilia. C. Zucchini, per la Cassa di risparmio di Bologna.
[5]Visto d'ordine di Sua Maesta' Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio Berti.
Testo in vigore dal 17 luglio 1883 al 1 giugno 1926
