Art. 13 (Convenzione)
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[1]Le indennita' sono liquidate al danneggiato in somma capitale.
[2]La Cassa, su domanda dell'avente diritto, puo' versare il capitale medesimo alla Cassa nazionale di pensioni perche' lo converta in una rendita vitalizia o temporanea.
Testo in vigore dal 17 luglio 1883 al 30 dicembre 1888
