Art. 1 (Convenzione)
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[1]Convenzione.
[2]Fra il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio da una parte, e
[3]La Cassa di risparmio di Milano;
[4]La Cassa di risparmio di Torino;
[5]La Cassa di risparmio di Bologna;
[6]Il Monte de'Paschi in Siena;
[7]Il Monte di pieta' e Cassa di risparmio di Genova;
[8]La Cassa di risparmio di Roma;
[9]La Cassa di risparmio di Venezia;
[10]La Cassa di risparmio di Cagliari;
[11]Il Banco di Napoli;
[12]Il Banco di Sicilia, dall'altra parte,
[13]Si e' stipulata la seguente convenzione, allo scopo di fondare una Cassa di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.
[14]Art. 1.
[15]E' fondata una Cassa di assicurazione per il risarcimento dei danni causati da infortuni che colpiscono gli operai sul lavoro, nel Regno.
[16]Essa costituisce un Ente morale autonomo, e' amministrata dal Comitato esecutivo della Cassa di risparmio di Milano, e prende il nome di: Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.
Testo in vigore dal 17 luglio 1883 al 1 giugno 1926
