Art. 1
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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il contingente di 1ª categoria, da somministrarsi dalla leva marittima sui nati nel 1875, e' fissato a quattromila cinquecento uomini. 1
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 8 agosto 1895.
[9]UMBERTO.
[10]E. Morin.
[11]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 23 ottobre 1895, n. 652
1Il Regio Decreto 23 ottobre 1895, n. 652 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La ripartizione tra i compartimenti marittimi del Regno del contingente di 4500 uomini di 1ª categoria, fissato con la legge dell'8 agosto 1895, n. 517, per la leva di mare sui nati nel 1875, e' stabilita nel modo indicato nell'annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro della Marina". Si riporta di seguito la suindicata tabella: Parte di provvedimento in formato grafico
Testo in vigore dal 3 dicembre 1895 al 16 dicembre 2009
