Art. 1
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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il contingente di 1ª categoria, da somministrarsi dalla leva marittima sui nati nel 1875, e' fissato a quattromila cinquecento uomini.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 8 agosto 1895.
[9]UMBERTO.
[10]E. Morin.
[11]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 19 agosto 1895 al 3 dicembre 1895
