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[1]E' istituita la Cassa ademprivile, costituente un Ente morale, alla quale sara' devoluto il ricavato dei canoni enfiteutici e il prezzo dei riscatti.
[2]La Cassa ademprivile ha per compito di fare anticipazioni in danaro:
- a)Ai Monti frumentari dei Comuni nella cui giurisdizione abbiano avuto luogo le concessioni;
- b)Agli enfiteuti, per costruzione di case coloniche o di gruppi di case o di stalle razionali nei terreni concessi per colture agrarie intensive, per rimboschimenti e per acquisti di istrumenti di lavoro e di scorte, dando la preferenza agli enfiteuti piu' poveri che dieno guarentigie di probita' e di operosita', ed alle Societa' cooperative.
[3]Sulle somme che la Cassa speciale somministrera' in anticipazioni agli Enti ed ai privati investiti dall'enfiteusi, verra' corrisposto l'interesse del 3,50 per cento. Siffatte somministrazioni saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i 50 anni, mediante annualita' costanti comprensive del capitale e dell'interesse scalare.
Testo in vigore dal 26 agosto 1897 al 5 settembre 1902
