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[1]I beni ex-ademprivili di cui negli articoli precedenti, liberi di servitu', condominio, ecc., sono posti a disposizione della Cassa di cui al successivo articolo 8. L'Amministrazione della medesima, tenendo conto delle condizioni locali, li divide in due categorie. Quelli della prima categoria saranno consegnati alle Ispezioni forestali per essere rimboscati ai termini del successivo articolo 30. Quelli della 2ª categoria saranno ripartiti in quote di estensione diversa, ma, per quanto e' possibile, non inferiore a 5 ettari, e dalla stessa amministrazione concessi ad enfiteusi col patto che per un ventennio non possa l'enfiteuta redimere il fondo.

[2]Tali disposizioni non si applicano a quei beni che attualmente si trovano boschivi, e che i Comuni dichiareranno di voler ritenere, obbligandosi a conservarli boschivi, purche' concorra il parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa e dell'Ispettorato forestale.

[3]L'enfiteuta assume l'obbligo, sotto pena di decadenza, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota. La mancanza di coltivazione per il servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla propria volonta', non importa decadenza.

[4]I concessionari, sotto pena di rescissione, come all'articolo seguente, non potranno, per un periodo di 20 anni, cedere, alienare sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca o concedere ad anticresi ad altri i beni ad essa concessi, e sara' nullo, in modo assoluto, qualunque contratto stipulato durante il ventennio all'oggetto suindicato. Quando pero' concorrano speciali condizioni, che saranno in via di massima prestabilite dall'Amministrazione della Cassa, la stessa potra' permettere ai concessionari di cedere ad altri, anche durante il ventennio i beni ad essa concessi.

[5]Tale cessione deve sempre farsi con l'obbligo, nel nuovo enfiteuta, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota.

[6]Il pagamento del canone enfiteutico comincera' a decorrere dopo il 4° anno dalla concessione.

[7]Gli atti di concessione saranno fatti in carta libera e con tassa fissa di una lira. I verbali di assegno ai quotisti saranno trascritti nella conservazione dell'ipoteche mediante il solo diritto fisso di una lira.

Testo in vigore dal 26 agosto 1897 al 5 settembre 1902

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1897-08-02;382~art6 · fonte del testo

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