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[1]In ciascun capoluogo delle provincie dell'isola e' istituita una Giunta d'arbitri presieduta da un Consigliere di Corte d'Appello o da un giudice del Tribunale scelti dal primo Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, e composta dell'ingegnere capo del Genio civile, dell'Ispettore forestale, di un membro elettivo della Giunta amministrativa nominato dal Prefetto e di un membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati designato dal Consiglio medesimo.
[2]((Ai membri della Giunta, che non sono funzionari, governativi, e' corrisposta una medaglia di presenza di L. 10. L'importo delle medaglie di presenza sara' anticipato dalla Provincia e poi a questa rimborsato dalla Cassa ademprivile)).
[3]A questa Giunta sono deferite le controversie ((su terreni di origine ademprivile)) nelle quali sia interessato il Governo o qualche Comune, anche quando la causa si svolga pure in contradditorio di privati. Ad essa spetta pure la omologazione delle transazioni colle quali siansi definite controversie di tale specie.
[4]Le Giunte saranno costituite a cura del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. Esse avranno sede negli Uffici della provincia. Fungeranno da segretari un aggiunto giudiziario e un segretario d'intendenza.
[5]Prima di deliberare sull'omologazione di qualche transazione, le Giunte possono chiamare le parti per avere schiarimenti o per suggerire anche qualche modificazione, se lo credano conveniente, e dovranno sempre tentare la conciliazione fra le parti se siano chiamate a conoscere di qualche controversia.
[6]Davanti la Giunta si procede col rito sommario, e, contro le sue sentenze, non e' concesso altro rimedio che quello della rivocazione da pronunziarsi dalla stessa Giunta nei soli casi contemplati dai numeri 2 e 3 dell'articolo 494 Codice di procedura civile.
[7]Le transazioni de essa omologate e quelle risultanti dai verbali di conciliazione passati davanti la Giunta avranno forza di sentenza, e saranno come le sentenze obbligatorie per tutte le parti rappresentate, persone incapaci, Governo e corpi morali, senza che possa opporsi il difetto di speciali autorizzazioni o forme abilitative.
[8]L'esecuzione coattiva delle transazioni omologate e delle sentenze avra' luogo quindici giorni dopo la notificazione alle parti e l'affissione od inscrizione nel modo che sara' prescritto dal regolamento.
[9]Gli atti del giudizio arbitrale saranno redatti in carta libera, eccetto la sentenza che deve essere in carta da lire una.
Testo in vigore dal 5 settembre 1902 al 22 agosto 1907
