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[1]Ai Consorzi d'irrigazione od alle Societa' di cui all'articolo precedente potra' essere data facolta' di espropriare in tutto od in parte, coi privilegi della legge di espropriazione per ragioni di pubblica utilita' e coll'applicazione di quanto dispone il precedente articolo 27, i terreni della zona irrigabile, i proprietari dei quali si sieno rifiutati di acquistare l'acqua per la irrigazione.
[2]I terreni potranno essere rivenduti con le norme fissate dal regolamento.
[3]((Ai Consorzi o alle Societa' predette potra' essere inoltre concesso di vendere parte dell'acqua proveniente dai bacini, per uso potabile, industriale e di forza motrice, ai Comuni o ai privati, a prezzi diversi da quelli dell'acqua di irrigazione)).
Testo in vigore dal 5 settembre 1902 al 16 dicembre 2009
