Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 agosto 1897 al 5 settembre 1902. Leggi il testo vigente →
[1]Ai Consorzi d'irrigazione od alle Societa' di cui all'articolo precedente potra' essere data facolta' di espropriare in tutto od in parte, coi privilegi della legge di espropriazione per ragioni di pubblica utilita' e coll'applicazione di quanto dispone il precedente articolo 27, i terreni della zona irrigabile, i proprietari dei quali si sieno rifiutati di acquistare l'acqua per la irrigazione.
[2]I terreni potranno essere rivenduti con le norme fissate dal regolamento.
Testo in vigore dal 26 agosto 1897 al 5 settembre 1902
