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[1]I Comuni contermini possono costituirsi in Consorzio volontario per lo adempimento dei servizi obbligatori non escluso il servizio esattoriale.
[2]Il prefetto potra' ordinare, su parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa, che siano riuniti in Consorzio i Comuni contermini la cui popolazione rispettiva non supera i duemila abitanti e complessivamente non eccede i cinquemila.
[3]Contro il decreto del Prefetto, i Comuni interessati possono, entro trenta giorni dalla notifica, ricorrere al Ministro dell'Interno, il quale decidera' su parere conforme del Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 26 agosto 1897 al 16 dicembre 2009
