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[1]I nuovi centri di popolazione non inferiori ai cinquanta abitanti che entro il periodo di 10 anni dalla pubblicazione della presente legge si costituiranno nei terreni di cui sopra, od in qualsiasi altra localita' dell'isola, che attualmente sia incolta e non abitata, godranno della esenzione di qualunque tassa governativa e comunale per il periodo di anni 20.
[2]Constatata ufficialmente l'esistenza dei predetti centri, cio' che avra' luogo su domanda della maggioranza degli interessati mediante decreto da emanarsi dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, cessera' ogni ingerenza del Comune nella borgata, salvo gli eventuali accordi di cui infra, e si applichera' l'esenzione di cui al precedente comma.
[3]Il Prefetto nominera' un cittadino per esercitare sul luogo le funzioni di ufficiale del Governo ai termini dell'articolo 135 della legge 10 febbraio 1889.
[4]Mediante accordi tra il cittadino designato quale ufficiale del Governo ed il Comune nella cui circoscrizione si fonda la borgata, o per disposizione della Giunta provinciale amministrativa, potra' provvedersi a servizi riconosciuti indispansabili per le borgate, di concerto col Comune medesimo, salvo il contributo nella spesa, da determinarsi, in caso di disaccordo, dalla Giunta provinciale medesima.
[5]Qualunque contestazione possa sorgere per l'amministrazione della borgata o nei suoi rapporti col Comune, sara' decisa dalla Giunta provinciale amministrativa.
Testo in vigore dal 26 agosto 1897 al 22 agosto 1907
