Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1871 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE II
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sono pubblicate e andranno in vigore nelle Provincie della Venezia e di Mantova, a cominciare dal 1° settembre 1871, le Leggi 21 aprile e 21 settembre 1862, n. 587 e 965, concernenti le tasse sui redditi di manomorta e sulle carte da giuoco.
[8]Cessano di aver vigore in quelle Provincie le Leggi austriache 9 febbraio e 6 settembre 1850, 13 dicembre 1862, ed ogni altra disposizione relativa alle materie contemplate dalla presente.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[10]Dato a Firenze addi' 5 giugno 1874.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
[13]Quintino Sella.
Testo in vigore dal 16 giugno 1871 al 16 dicembre 2009
