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[1]Colla presente Legge non s'intendera' pregiudicato ai diritti dei terzi sovra i beni svincolati.
[2]I diritti che per fondazione o per altro qualsivoglia titolo possano appartenere al pubblico, sono mantenuti.
Testo in vigore dal 28 giugno 1871 al 16 dicembre 2009
