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Le annue prestazioni in danaro o in generi, che giusta i titoli di investitura fossero dovute dai possessori dei beni feudali, saranno considerate come rendita fondiaria e potranno essere affrancate a termini degli articoli 29 e 30 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile.
Testo in vigore dal 28 giugno 1871 al 16 dicembre 2009
