Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1871
Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1871 al 16 dicembre 2009. 296 parole tolte, 20 parole aggiunte in 22 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE II
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: L'articolo 6 del Regio Decreto 27 novembre 1870, n. 6030, e' corretto come segue:
tolto: Articolo 6. Avranno esecuzione dal 1° gennaio 1871:
tolto: a) Il Codice penale ed i Regii Decreti indicati al n. 4 dell'articolo 1;
tolto: b) Gli articoli 3 e 4 del Regio Decreto 30 novembre 1865, n. 2606, contenenti disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile;
tolto: c) La Legge ed il Regio Decreto rispettivamente indicati ai numeri 19 e 20 dell'articolo 1 del presente Decreto.
tolto: Avranno esecuzione dal 1° febbraio 1871:
tolto: d) Il Codice civile, tranne le disposizioni contenute nei titoli 22, 23, 24, 25 e 26 del libro III, le quali andranno in osservanza a cominciare dal 1° aprile dell'anno medesimo;
tolto: Le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice medesimo, tranne quelle degli articoli 34 al 45 inclusive;
tolto: e) Le Leggi ed i Regii Decreti indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 18 dell'articolo 1 del presente Decreto;
tolto: f) I titoli 1, 4 e 7 del libro III del Codice di procedura civile.
tolto: Il resto delle disposizioni transitorie e del Codice di procedura civile, rispettivamente menzionate alle lettere d e f del presente articolo, e tutti gli altri Codici, Leggi e Decreti, contemplati nell'articolo 1, andranno in vigore a cominciare dal 1° aprile 1871.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
tolto: Dato a Firenze addi' 26 marzo 1871.
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco
tolto: G. De Falco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1871-03-26;130~art1 · fonte del testo
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