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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il privilegio speciale stabilito a favore dello Stato dal primo capoverso dell'art. 1962 del Codice civile, e' esteso al credito dello Stato per la totalita' del mutuo accordato per le migliorie, e per la totalita' degli interessi di mora, e le quote di capitale e di interessi, dovutegli semestralmente, saranno riscosse dagli esattori delle imposte dirette, con le norme, la procedura e i privilegi consentiti per l'esazione delle imposte medesime.
[7]Le disposizioni contenute nella presente legge hanno effetto anche per quei mutui, comunque garantiti, che fossero stati conceduti anteriormente alla pubblicazione di essa.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 27 febbraio 1908.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Giolitti. F. Cocco-Ortu. Lacava. Carcano. Bertolini. Orlando.
[12]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 14 marzo 1908 al 22 dicembre 2008
