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[1]La spesa contemplata nell'articolo 2 sara' sostenuta per meta' dallo Stato, e pel rimanente sotto deduzione del contributo di cui all'articolo precedente, che sara' riscosso dal comune e dalla provincia a diminuzione del loro onere, sara' sopportata per tre quarti dal comune e per un quarto dalla provincia di Roma, e dovra' essere stanziata nei rispettivi bilanci a misura dell'avanzamento dei lavori.
[2]La spesa dello Stato in nessun caso potra' eccedere la somma capitale di 30 milioni, da fornirsi sotto forma di annualita' corrispondenti al servizio degli interessi e della quota di ammortamento della somma capitale medesima.
[3]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 luglio 1890, n. 6980
1La L. 20 luglio 1890, n. 6980 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A cominciare dall'esercizio 1890-91 la quota di spesa, che in forza dell'art. 4 della legge 6 luglio 1875, n. 2583, sulle opere del Tevere, era posta a carico del comune, verra' assunta a conto dello Stato, il quale riscuotera' a sua volta, per la parte spettante al comune, i contributi di cui e' parola nell'art. 3 della legge medesima".
Testo in vigore dal 8 agosto 1890 al 16 dicembre 2010
