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[1]La spesa contemplata nell'articolo 2 sara' sostenuta per meta' dallo Stato, e pel rimanente sotto deduzione del contributo di cui all'articolo precedente, che sara' riscosso dal comune e dalla provincia a diminuzione del loro onere, sara' sopportata per tre quarti dal comune e per un quarto dalla provincia di Roma, e dovra' essere stanziata nei rispettivi bilanci a misura dell'avanzamento dei lavori.

[2]La spesa dello Stato in nessun caso potra' eccedere la somma capitale di 30 milioni, da fornirsi sotto forma di annualita' corrispondenti al servizio degli interessi e della quota di ammortamento della somma capitale medesima.

Testo in vigore dal 14 luglio 1875 al 8 agosto 1890

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1875-07-06;2583~art4 · fonte del testo

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