Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 1928 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I concorsi dei proprietari confinanti o contigui alle strade, alle vie, alle piazze ed ai corsi, stati corrisposti nell'attuazione dei piani edilizi anteriori a quello di cui nella presente legge, ai sensi dell'art. 1 dell'appendice del regolamento speciale edilizio della citta' di Torino, approvato dalla Deputazione provinciale con decreto 20 settembre 1875, ed omologato dal Ministero dei lavori pubblici con decreto 24 novembre successivo, sono considerati come contributi prestati a termini ed agli effetti del capo IV del titolo II della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ferma l'applicazione delle disposizioni della presente legge, per l'ulteriore esecuzione del piano generale. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 marzo 1928, n. 779
2La L. 29 marzo 1928, n. 779 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Alle parole: «nuove vie, piazze e corsi» degli articoli 4 e 7 della legge 5 aprile 1908, n. 141, ed alle parole: «l'indennita' di espropriazione del suolo destinato a vie, piazze e corsi» dell'art. 5 della legge stessa, sono aggiunte le parole: «parchi, giardini ed aiuole»".
Testo in vigore dal 8 maggio 1928 al 16 dicembre 2009
