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I concorsi dei proprietari confinanti o contigui alle strade, alle vie, alle piazze ed ai corsi, stati corrisposti nell'attuazione dei piani edilizi anteriori a quello di cui nella presente legge, ai sensi dell'art. 1 dell'appendice del regolamento speciale edilizio della citta' di Torino, approvato dalla Deputazione provinciale con decreto 20 settembre 1875, ed omologato dal Ministero dei lavori pubblici con decreto 24 novembre successivo, sono considerati come contributi prestati a termini ed agli effetti del capo IV del titolo II della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ferma l'applicazione delle disposizioni della presente legge, per l'ulteriore esecuzione del piano generale.
Testo in vigore dal 18 aprile 1908 al 8 maggio 1928
