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[1]Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, la rappresentanza consorziale compilera' la lista degli utenti, a cui beneficio sara' ripartita la meta' del Montello noti soggetta a vendita. 1
[2]In questa lista saranno comprese le famiglie povere degli utenti, che siano domiciliati da dieci anni almeno nei comuni indicati nell'articolo 3 e che vi abbiano la loro dimora al tempo della compilazione della lista.
[3]La lista sara' pubblicata mediante affissione all'albo pretorio di ciascun comune per lo spazio di giorni 15 e poscia sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 marzo 1893, n. 120
1La L. 5 marzo 1893, n. 120 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine assegnato alla rappresentanza consorziale dall'art. 6 della legge 21 febbraio 1892 n. 57, la quale dichiara alienabile il bosco Montello nella provincia di Trevio, e' prorogato fino al 30 aprile 1893".
Testo in vigore dal 28 marzo 1893 al 16 dicembre 2009
