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[1]Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, la rappresentanza consorziale compilera' la lista degli utenti, a cui beneficio sara' ripartita la meta' del Montello noti soggetta a vendita.
[2]In questa lista saranno comprese le famiglie povere degli utenti, che siano domiciliati da dieci anni almeno nei comuni indicati nell'articolo 3 e che vi abbiano la loro dimora al tempo della compilazione della lista.
[3]La lista sara' pubblicata mediante affissione all'albo pretorio di ciascun comune per lo spazio di giorni 15 e poscia sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
Testo in vigore dal 4 marzo 1892 al 28 marzo 1893
