Art. 10
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[1](((Ogni contravvenzione alle disposizioni della presente legge e' punita con l'ammenda da lire 5000 fino a lire 80.000, a carico del comandante della nave.
[2]Quando siasi dovuto fare uso della forza, l'ammontare dell'ammenda non puo' essere minore di lire 50.000, ed e' sempre aggiunta la pena dell'arresto da uno a dodici mesi a carico del comandante)).
Testo in vigore dal 2 agosto 1951 al 16 dicembre 2010
