Art. 10
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[1]Ogni contravvenzione alle disposizioni della presente legge e' punita con l'ammenda da lire cento a duemila, a carico del capitano della nave.
[2]Quando siasi dovuto fare uso della forza, l'ammontare dell'ammenda non puo' essere minore di lire mille, ed e' sempre aggiunta l'altra pena degli arresti da uno a dodici mesi a carico del capitano.
[3]I relativi procedimenti saranno sempre spediti d'urgenza.
Testo in vigore dal 27 giugno 1912 al 2 agosto 1951
